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Statuto

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TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art.1 - Principi fondamentali
Art.2 - Finalità
Art.3 - Programmazione e forme di cooperazione
Art.4 - Territorio, Sede Comunale, Stemma Civico e Gonfalone
Art.5 - Albo Pretorio

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI: CONSIGLIO COMUNALE - GIUNTA COMUNALE - SINDACO

CAPO I - Consiglio Comunale

Art.6 - Funzioni e competenze del Consiglio Comunale
Art.7 - Prima adunanza del Consiglio Comunale e convocazione
Art.8 - Prerogative dei Consiglieri Comunali
Art.9 - Cessazione e supplenza dei Consiglieri Comunali
Art.10 - Sedute consiliari
Art.11 - Gruppi consiliari
Art.12 - Conferenza dei Capigruppo
Art.13 - Commissioni Consiliari
Art.14 - Presidente del Consiglio Comunale

CAPO II - Giunta Comunale

Art.15 - Composizione della Giunta Comunale
Art.16 - Funzioni e competenze della Giunta Comunale
Art.17 - Attività degli Assessori
Art.18 - Durata in carica, dimissioni, decadenza e surroga degli Assessori

CAPO III - Sindaco

Art.19 - Sindaco
Art.20 - Funzioni e competenze del Sindaco

TITOLO III

UFFICI E SERVIZI

Art.21 - Segretario Comunale
Art.22 - Vice Segretario
Art.23 - Direttore Generale
Art.24 - Principi generali di organizzazione degli Uffici e dei servizi
Art.25 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art.26 - Partecipazione popolare e cittadinanza attiva - Soggetti
Art.27 - Diritto all'informazione
Art.28 - Iniziativa popolare
Art.29 - Consulte Comunali
Art.30 - Albo delle forme associative
Art.31 - Associazioni

TITOLO V

REFERENDUM, CONSULTAZIONI E ISTANZE

CAPO I - Referendum

Art.32 - Referendum consultivo e Referendum propositivo
Art.33 - Richiesta e indizione dei Referendum
Art.34 - Ammissione della richiesta di Referendum
Art.35 - Validità ed effetti dei Referendum

CAPO II - Consultazioni - Istanze, petizioni e proposte

Art.36 - Consultazione
Art.37 - Materie di consultazione
Art.38 - Istanze, petizioni e proposte

TITOLO VI

DIFENSORE CIVICO

Art.39 - Attribuzioni e competenze
Art.40 - Nomina, revoca e decadenza

TITOLO VII

SERVIZI

Art.41 - Servizi pubblici
Art.42 - Servizi pubblici locali

TITOLO VIII

FINANZA LOCALE

Art.43 - Bilancio e programmazione finanziaria
Art.44 - Demanio e patrimonio
Art.45 – Tributi comunali
Art.46 - Collegio dei revisori dei Conti
Art.47 - Ricorso al Collegio dei Revisori da parte di Consiglieri Comunali
Art.48 - Controllo di gestione

TITOLO IX

MODIFICHE ALLO STATUTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art.49 - Revisioni e abrogazioni dello Statuto
Art.50 - Disposizioni finali


 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

 

Art.1 - Principi fondamentali
  1. Il Comune di Squinzano è Ente Autonomo Locale ed ha la rappresentanza generale della propria Comunità; esso esercita la propria autonomia nell'ambito delle funzioni proprie ad esso conferite dallo Stato dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Tali funzioni possono svolgersi anche mediante l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
  2. Il Comune ispira la propria attività ai principi della Costituzione e della Carta Europea dell'autonomia locale, nel rispetto dei criteri di legalità, imparzialità e di buona amministrazione.
  3. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli altri atti normativi e regolamentari del Comune.
Art.2 - Finalità
  1. Il Comune, nel rispetto dei principi d’uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini e per il completo sviluppo della persona, ispira la propria azione ai principi di democrazia e solidarietà; opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio; contribuisce a realizzare lo sviluppo della Comunità e a promuovere azioni per favorire pari opportunità sia agli uomini sia alle donne.
  2. Il Comune concorre a garantire, per quanto di sua competenza:
    1. lo sviluppo di una cultura della pace, mediante iniziative di ricerca, cooperazione, educazione e informazione;
    2. l'integrazione sociale ed economica delle minoranze etniche e la presenza delle relative rappresentanze negli Istituti di Partecipazione del Comune;
    3. l'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti dei cittadini, della famiglia, della maternità e della prima infanzia, dei minori, degli anziani, degli inabili e degli invalidi, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà d’inserimento e al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;
    4. le forme d’integrazione tra gli istituti della democrazia rappresentativa e le esperienze di cittadinanza attiva, costituendo apposite Consulte Comunali;
    5. l'informazione a tutta la cittadinanza sull'attività dell'amministrazione comunale, attraverso la pubblicazione e la diffusione di una “Carta dei Servizi”, al fine di rendere più accessibili ai cittadini la conoscenza e la fruizione dei suoi servizi e più trasparente la sua attività amministrativa;
    6. l’informazione completa su tutte le disposizioni normative in materia di tributi comunali, attraverso la pubblicazione e la diffusione di una “Carta del Contribuente”;
    7. la tutela e la valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali, salvaguardando in particolar modo quelle attraverso le quali il nome di Squinzano è conosciuto ed apprezzato in Italia e all'estero;
    8. la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, attraverso la salvaguardia del territorio e la sua corretta gestione; a tal fine promuove forme di partecipazione diretta dei cittadini alle azioni di tutela e programmazione in materia ambientale;
    9. il diritto al lavoro, perseguendo una politica che favorisca l'occupazione ed offra a tutti pari opportunità; a tal fine promuove ed incoraggia forme d’associazione ed impresa finalizzate alla piena occupazione della forza lavoro, in particolare giovanile, incluse joint-ventures pubblico-privato nel settore della produzione, erogazione e gestione dei propri servizi. Interviene, nell'ambito delle proprie competenze, per controllare il fenomeno dell'abusivismo e del lavoro nero. Favorisce la conoscenza delle norme di legge e ne sostiene l'applicazione in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
    10. l'incremento degli spazi pubblici di ricreazione, della pratica sportiva e delle attività sociali;
    11. il servizio di protezione civile; a tal fine riconosce le associazioni che intendono impegnarsi in attività di sostegno alle istituzioni;
    12. lo sviluppo dell'agricoltura, con particolare riguardo alle colture tradizionali e a quelle dell'agricoltura biologica.
Art.3 - Programmazione e forme di cooperazione
  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Il Comune concorre alla determinazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Puglia, avvalendosi dell'apporto delle associazioni economiche, sindacali, culturali e sociali operanti nel proprio territorio.
  3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere d'autonomia.
  4. Il Comune partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli Enti Locali e ricerca forme di relazione, in particolare con città e paesi del Mediterraneo, tramite iniziative di collaborazione, amicizia, solidarietà, gemellaggi. Favorisce contatti con le associazioni che rappresentano gli squinzanesi nel mondo.
Art.4 - Territorio, Sede Comunale, Stemma Civico e Gonfalone
  1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 29,441534; confina con i Comuni di Lecce, Trepuzzi, Campi Salentina, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo; comprende anche l'isola amministrativa denominata "Settedolori", interclusa nel territorio del Comune di Torchiarolo. Il Comune promuove ogni iniziativa diretta a modificare dimensioni e confini del territorio comunale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di tutelare gli interessi economici e sociali della comunità locale. La Comunità di Squinzano si estende, idealmente, nelle tante presenze degli squinzanesi nel mondo.
  2. Il Comune ha sede nel palazzo civico sito in Via Matteotti.
  3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale.
  4. Il Comune, negli atti e nel sigillo, s’identifica con il nome di "Squinzano" e con il proprio Stemma civico.
  5. Lo Stemma raffigura un leone in atto di slanciarsi verso il fianco sinistro (destro normale) dello scudo; a destra (sinistra normale) due alberi simboleggiano il bosco che il leone è in atto di abbandonare; l'albero più esterno ha la chioma in parte coperta da quella dell'altro albero.
  6. Il Comune ha il proprio Gonfalone che è costituito da un telo rettangolare verticale di colore rosso sul cui campo vi è lo Stemma e la scritta "Città di Squinzano".
  7. Nelle cerimonie e nelle manifestazioni per pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale.
  8. L'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone, per fini non istituzionali, sono vietati.
Art.5 - Albo Pretorio
  1. Il Consiglio Comunale individua, nel palazzo civico, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
  2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura di quanto esposto.
  3. Il Segretario Comunale dispone circa l'affissione degli atti all'Albo Pretorio avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di quest'ultimo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI: CONSIGLIO COMUNALE - GIUNTA COMUNALE - SINDACO

CAPO I - Consiglio Comunale

Art.6 - Funzioni e competenze del Consiglio Comunale
  1. Il Consiglio Comunale è l'organo d’indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo ed è titolare della potestà connessa all'autonomia. Esso è dotato d’autonomia funzionale e organizzativa.
  2. Nel bilancio comunale dovranno annualmente essere previste le somme utili all'organizzazione e all'espletamento delle funzioni del Consiglio, ivi comprese quelle per assicurare i propri amministratori e rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
  3. Le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Regolamento fissa, inoltre, le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché strutture apposite per il suo funzionamento e quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
  4. Oltre ai casi stabiliti dalla legge, spetta al Consiglio Comunale:
    1. approvare la costituzione e la modificazione di forme associative;
    2. deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
    3. stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    4. istituire le commissioni consiliari determinandone il numero e le competenze e garantendo la rappresentanza proporzionale dei singoli gruppi;
    5. nominare il Difensore Civico e le Consulte Comunali;
    6. partecipare alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
      A tal fine, in occasione delle sedute consiliari convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali, sarà riservato un apposito punto all'ordine del giorno per la trattazione di tali argomenti.
  5. Il Consiglio può adottare mozioni e ordini del giorno per manifestare i propri orientamenti, nel rispetto della pluralità d'opinione, su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale ed economico.
Art.7 - Prima adunanza del Consiglio Comunale e convocazione
  1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Trascorsi dieci giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale, senza che ne sia stata predisposta la convocazione, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. La prima adunanza è presieduta dal Consigliere Anziano, intendendosi per tale il Consigliere che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale risultante dalla somma dei voti ottenuti dalla lista d’appartenenza e dei voti di preferenza personali, con esclusione del candidato Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco eletti consiglieri. A parità di voti è dichiarato Consigliere Anziano il maggiore d’età.
  3. Nell’eventuale ipotesi d’assenza o di rifiuto del Consigliere Anziano, la prima seduta è presieduta dal consigliere che nella graduatoria d’anzianità, determinata secondo i criteri di cui al precedente comma due, occupi il posto immediatamente successivo.
  4. In tale adunanza il Consiglio Comunale provvede, prima d’ogni altra questione, alla trattazione dei seguenti punti:
    1. convalida dei Consiglieri eletti;
    2. eventuale surrogazione dei Consiglieri Comunali;
    3. elezione del Presidente del Consiglio;
    4. comunicazione del Sindaco sulla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco;
    5.  presentazione, da parte del Sindaco, della proposta sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; discussione della proposta e approvazione della stessa.
Art.8 - Prerogative dei Consiglieri Comunali
  1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale. Essi hanno il dovere d’intervento, salvo giustificato motivo, alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
  2. I Consiglieri Comunali hanno diritto d’iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
  3. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
  4. Per l'esercizio delle loro funzioni sono attribuiti ai Consiglieri Comunali gettoni di presenza o, a richiesta degli stessi, indennità mensili nelle modalità previste dalla legge.
Art.9 - Cessazione e supplenza dei Consiglieri Comunali
  1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica per il verificarsi delle seguenti condizioni:
    1. morte;
    2. scadenza naturale del mandato e nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio previsti dalla legge;
    3. decadenza;
    4. dimissioni.
  2. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente, si pronuncia sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale nei seguenti casi:
    1. mancato intervento del Consigliere a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo. La giustificazione dell'assenza, da comunicarsi all'Ufficio di Presidenza entro dieci giorni dalla data dell'adunanza consiliare, è inserita a verbale nella prima seduta successiva alla comunicazione;
    2. ricorrenza d’impedimenti, incapacità, incompatibilità o perdita delle condizioni d’eleggibilità contemplate dalla legge.
  3. La proposta d’avvio del procedimento di "decadenza" è notificata, a cura del Presidente del Consiglio, al Consigliere interessato il quale, entro dieci giorni dalla notifica, può formulare osservazioni in merito alle contestazioni o eliminare le cause che le hanno prodotte.
  4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio Comunale delibera definitivamente, con decisione motivata assunta in seduta pubblica e a scrutinio segreto, notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione dell'atto e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.
  5. Le dimissioni e la sospensione del Consigliere Comunale, e le successive conseguenti procedure, sono regolate dalla legge.
  6. In caso di sospensione, per il periodo di validità del provvedimento, il Consigliere supplente subentra in tutte le commissioni consiliari nelle quali era stato eletto il Consigliere sospeso.
Art.10 - Sedute consiliari
  1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio con avviso scritto, in cui è stabilito il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
  2. Il Consiglio Comunale deve essere riunito in adunanza ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, unitamente alla relazione previsionale programmatica e del conto consuntivo, nonché per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.
  3. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica e/o del Sindaco. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al protocollo del Comune, con l'inserimento all'ordine del giorno degli argomenti proposti.
  4. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a riunire il Consiglio, in seguito a petizione popolare sottoscritta da almeno centocinquanta cittadini, in un termine non superiore a venti giorni dal deposito della petizione stessa presso il protocollo del Comune.
  5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, con avviso da notificarsi almeno ventiquattro ore prima, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'urgenza.
  6. Le modalità di convocazione del Consiglio e lo svolgimento delle sedute, sia di prima che di seconda convocazione, sono indicate dalla legge e dal regolamento.
Art.11 - Gruppi Consiliari
  1. I Consiglieri proclamati eletti si costituiscono tempestivamente in gruppi e provvedono alla nomina del Capogruppo, dandone tempestiva comunicazione al Consigliere Anziano.
  2. Il Regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art.12 - Conferenza dei Capigruppo
  1. La Conferenza dei Capigruppo concorre a programmare ed organizzare i lavori del Consiglio.
  2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio, ovvero dal Consigliere Anziano sino all'elezione del Presidente, e si costituisce entro il quindicesimo giorno dalla proclamazione dei Consiglieri eletti. Nella prima riunione è eletto il Consigliere Segretario. La Conferenza dei Capigruppo è altresì convocata su richiesta di almeno un Capogruppo.
  3. Il regolamento stabilisce le modalità di costituzione ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.
Art.13 - Commissioni Consiliari
  1. Il Consiglio Comunale delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'istituzione nel suo seno di Commissioni permanenti o speciali con funzioni di studio, elaborazione, programmazione e controllo. Le Commissioni formulano pareri facoltativi e proposte per la Giunta ed il Consiglio, con riferimento ai provvedimenti che tali organi sono chiamati a adottare.
  2. La presidenza delle commissioni con funzioni di controllo e garanzia è attribuita alle opposizioni.
  3. Il Consiglio Comunale nomina una Commissione Consiliare sulle pari opportunità tra uomo e donna, con il compito di proporre azioni, iniziative, progetti atti a promuovere la parità tra i sessi.
  4. Il numero, la composizione e il funzionamento delle Commissioni sono stabiliti dal regolamento comunale.
Art.14 - Presidente del Consiglio Comunale
  1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza si procederà all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente, con funzioni di collaborazione e supplenza.
  3. I poteri e le funzioni del Presidente del Consiglio sono assegnati dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento.
  4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s’ispira a criteri d’imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
  5. Il Presidente, nel termine di venti giorni dalla sua elezione, è tenuto a riunire il Consiglio per la definizione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.
  6. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto e un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
  7. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri organi cui il Comune partecipa.
  8. Il Presidente del Consiglio e/o il Vice Presidente cessano dalla carica in caso d’approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere vistata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune e ove respinta, non può essere presentata prima di tre mesi. La proposta è presentata al Segretario Comunale che la trasmette entro ventiquattro ore al Consigliere Anziano, dandone contestualmente notizia all'interessato ed al Sindaco.
  9. Il Consiglio Comunale assegna, con apposita deliberazione, il personale, i locali e i mezzi necessari alla funzione istituzionale del Presidente del Consiglio, istituendo un apposito Ufficio di presidenza. L'ufficio di Presidenza si compone del Presidente e del Vice Presidente. Esso si riunisce per predisporre ed organizzare i lavori del Consiglio e tutti compiti d'istituto assegnati al Presidente.
CAPO II - Giunta Comunale
Art.15 - Composizione della Giunta Comunale
  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori, uno dei quali assume le funzioni di Vice Sindaco.
  2. La Giunta è nominata dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
  3. Della Giunta possono far parte anche cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di legge per l'elezione a Consigliere Comunale.
  4. Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori producono al Sindaco le attestazioni individuali sulle cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità.
Art.16 - Funzioni e competenze della Giunta Comunale
  1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto Comunale, nel rispetto delle linee programmatiche di governo.
  2. Nell'ambito delle proprie competenze la Giunta predispone documenti programmatici da sottoporre al Consiglio Comunale e li presenta al preventivo esame delle competenti Commissioni Consiliari.
  3. La Giunta svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio. Tale attività consiste in una serie di atti preparatori che spetta al Consiglio approvare.
  4. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.
  5. Il regolamento determina le modalità di funzionamento della Giunta. Il Segretario Comunale redige i verbali delle sedute e delle deliberazioni adottate.
  6. L'attività della Giunta è diretta e coordinata dal Sindaco, il quale assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
  7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che la stessa non disponga diversamente. La Giunta, per l'adozione di particolari atti, può sentire il parere dei Revisori dei Conti anche in corso di seduta.
  8. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, con le modalità fissate nel regolamento.
  9. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.
Art.17 - Attività degli Assessori
  1. Gli Assessori svolgono un'attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici, verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio Comunale e nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi da essi stessi dati al proprio settore.
  2. I componenti della Giunta partecipano ai lavori del Consiglio Comunale. Essi hanno l'incarico di relazionare sugli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno. Hanno diritto di parola, ma non di voto.
  3. Rispondono alle interrogazioni, su delega del Sindaco, in questioni pertinenti la specifica delega ad essi conferita.
Art.18 - Durata in carica, dimissioni, decadenza e surroga degli Assessori
  1. La Giunta Comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.
  2. La decadenza dell'organo si ha in tutte le ipotesi di cessazione definitiva del Sindaco (dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso e nelle ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale).
  3. La decadenza dall'incarico dell'Assessore comunale si determina per dimissioni dello stesso o per il verificarsi di uno o più degli impedimenti di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge, ovvero per revoca da parte del Sindaco su motivata comunicazione da rendere al Consiglio Comunale.
  4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.
  5. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale provvede a nominare altro Assessore, secondo le modalità previste dal presente Statuto, informandone il Presidente del Consiglio che iscrive la comunicazione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
CAPO III - Il Sindaco
Art.19 - Sindaco
  1. Il Sindaco è eletto dai cittadini secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti.
  2. Il Sindaco è componente del Consiglio Comunale, rappresenta l'Ente, è responsabile dell'Amministrazione del Comune ed è Ufficiale di Governo.
  3. La legge disciplina i casi di incompatibilità o di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 20 - Funzioni e competenze del Sindaco
  1. Spetta al Sindaco, oltre ai casi stabiliti dalla legge:
    1. convocare la Giunta Comunale, secondo le modalità fissate nel Regolamento;
    2. chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale;
    3. partecipare alle sedute del Consiglio, quale componente di diritto dell'organo;
    4. revocare e sostituire gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio Comunale;
    5. rappresentare l'Ente, anche in giudizio, salvo le competenze attribuite ai dirigenti, ovvero ai funzionari, dalla vigente normativa;
    6. promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari, possessorie e di costituzione di parte civile;
    7. esprimere l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento delle linee programmatiche di governo;
    8. nominare i membri delle Commissioni tecniche comunali sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, ad eccezione delle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita dalla legge allo stesso Consiglio;
    9. indire i referendum comunali;
    10. promuovere, concludere ed approvare con atto formale, gli accordi di programma di cui alla legislazione vigente, salvo ratifica del Consiglio Comunale quando la legge lo richiede;
    11. esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, anche in qualità di Ufficiale di Governo.
  2. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere e l'obbligo di emettere ordinanze motivate ai fini dell'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamenti o comportamenti resi necessari nell'interesse pubblico a causa del verificarsi di particolari condizioni.
  3. Il Sindaco può attribuire ai singoli Assessori funzioni, organicamente ordinate per materia e responsabilità politica e amministrativa, di indirizzo e controllo del settore loro affidato.
  4. Il Sindaco è garante dell'osservanza e del rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, nonché dell'osservanza e dell'attuazione del presente Statuto.

TITOLO III

UFFICI E SERVIZI

Art.21 - Segretario Comunale
  1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale, disciplina i rapporti tra il Segretario Comunale e il Direttore Generale, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
  2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle Unità Operative e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
  3. Il Segretario, inoltre:
    1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
    2. rogita i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali resi nell'interesse del Comune;
    3. esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
  4. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco e dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
Art.22 - Vice Segretario
  1. Il Vice Segretario è scelto tra i dipendenti Responsabili delle Unità Operative, con laurea in giurisprudenza o economia e commercio od equipollenti, che abbiano i requisiti previsti dalla legge per l'accesso al ruolo di Segretario.
  2. Esso svolge le funzioni del Segretario Comunale in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
  3. Il Vice Segretario prende parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute della Giunta, ove richiesto, e del Consiglio Comunale.
Art.23 - Direttore Generale
  1. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento dell’incarico di direzione della struttura operativa del Comune a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.
    Il regolamento disciplina le modalità di nomina del Direttore Generale, gli eventuali ulteriori requisiti richiesti in aggiunta a quelli previsti per i dirigenti esterni, le cause di cessazione anticipata dell’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e quant’altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Generale, dei responsabili delle unità operative e, ove istituito, dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.
  2. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione. Egli può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
  3. Il Direttore Generale è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente. A tal fine egli:
    1. collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
    2. predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
    3. verifica, nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
    4. sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei responsabili delle unità operative, attraverso direttive, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze dei responsabili;
    5. definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;
    6. acquisisce gli elementi ed esprime il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell’attività dei responsabili delle unità operative.
  4. Il Direttore Generale assume la qualifica di “datore di lavoro”, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro.
  5. Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta Comunale sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente.
  6. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può attribuire le relative funzioni al Segretario Comunale per l’intero periodo del mandato amministrativo.
Art.24 - Principi generali di organizzazione degli Uffici e servizi
  1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati da apposito regolamento comunale, in conformità alle disposizioni della legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
    Il regolamento è adottato dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio.
  2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
  3. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
  4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e gli altri regolamenti comunali attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.
    Nello stesso regolamento sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.
  5. Il Sindaco prepone alle Unità Operative di massima dimensione i Responsabili delle stesse, con incarico di direzione e di coordinamento. Agli stessi sono attribuite responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.
  6. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
  7. Gli organi elettivi definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati delle singole unità operative mediante appositi nuclei di valutazione.
  8. Ad ogni Responsabile delle Unità Operative cui sono attribuiti i compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro; agli stessi è affidata, attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse strumentali e finanziarie relative agli ambiti di loro competenza.
  9. La copertura dei posti disponibili dei servizi e degli uffici per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della relativa qualifica.
  10. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi disciplina inoltre:
    1. eventuali collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, finalizzate a progetti od obiettivi determinati, instaurate con convenzioni a termine non superiori alla durata del progetto o alla realizzazione dell'obiettivo e, comunque, alla durata del mandato amministrativo;
    2. doveri, sanzioni e relative procedure disciplinari in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
    3. la dotazione organica del personale;
    4. lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
    5. le mansioni in generale e l'attribuzione temporanea di mansioni superiori.
  11. Al fine di assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto di partecipare al procedimento amministrativo, del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto all'informazione, è previsto apposito Ufficio per le relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi.
Art.25 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
  1. Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, determina gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
  2. Nell'esercizio di tale attribuzione il Consiglio Comunale provvede in particolare a:
    1. definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell’attuazione del programma politicoamministrativo;
    2. stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
    3. fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
    4. definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici con l'attività degli organismi con funzione di indirizzo e controllo.
  3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
  4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art.26 - Partecipazione popolare e cittadinanza Attiva - Soggetti

Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

  1. ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  2. ai cittadini non residenti che nel Comune esercitano la propria attività di lavoro e di studio;
  3. agli stranieri e agli apolidi temporaneamente presenti sul territorio comunale.
Art.27 - Diritto all'informazione
  1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica e amministrativa.
  2. I diritti di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini sono disciplinati dalla legge e dal relativo regolamento comunale.
  3. Il Consiglio Comunale istituisce la "Carta dei Servizi al Cittadino", al fine di assicurare ai cittadini l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione dei servizi comunali, nonché la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso agli stessi.
Art.28 - Iniziativa Popolare
  1. Le singole persone, le organizzazioni sindacali, gli organismi rappresentativi degli imprenditori, le associazioni, i comitati, gli organi di rappresentanza degli studenti possono presentare ordini del giorno di discussione consiliare sottoscritti da un minimo di centocinquanta soggetti tra quelli sopra indicati.
  2. Il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di iniziativa popolare, approvandole o respingendole, nella prima seduta utile successiva al deposito dell'atto di iniziativa.
Art.29 - Consulte Comunali
  1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione il Comune costituisce le Consulte.
  2. Possono far parte delle Consulte i rappresentanti di tutte quelle associazioni attive nel territorio comunale al momento della costituzione delle Consulte stesse ed i cittadini che ne facciano regolare richiesta, con esclusione degli amministratori comunali.
  3. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
    1. esprimere pareri preventivi, a richiesta o per propria iniziativa, su atti comunali;
    2. formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
    3. formulare proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
  4. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione stabilisce il numero, le materie di competenza, le modalità di formazione e funzionamento delle Consulte e precisa, tenendo conto delle materie affidate alle singole Consulte, gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo delle stesse, su atti dell'amministrazione, è obbligatoria.
  5. Le Consulte relazionano periodicamente al Presidente del Consiglio Comunale sull'attività svolta.
Art.30 - Albo delle forme associative
  1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune è istituito l'Albo delle forme associative.
  2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.
  3. Le Associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
    1. sono consultate nelle specifiche materie concernenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte Comunali previste dal presente Statuto;
    2. possono ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate e per la cui concessione è competente la Giunta Comunale;
    3. possono accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali, secondo le modalità previste dai regolamenti;
    4. possono adire il Difensore Civico.
Art.31 - Associazioni
  1. Nel rispetto dei fini costituzionali il Comune favorisce e sostiene la presenza e l'attività di tutte quelle forme associative - quali comitati di quartiere, associazioni ricreative, gruppi culturali e sportivi, associazioni religiose, parrocchie e organizzazioni studentesche - che perseguono obiettivi di valorizzazione dell'arte, della cultura, dello sport, nonché la promozione del ruolo dei giovani e del volontariato nell'ambito della comunità locale.
  2. Il Comune favorisce il recupero delle tradizioni locali ed in particolare il ricordo dell'opera dei maestri Ernesto e Gennaro Abbate e la salvaguardia del patrimonio storico dell'istituzione del "Gran Concerto Bandistico Città di Squinzano";
  3. Il Comune, a mezzo dei regolamenti comunali, assicura il sostegno alle predette organizzazioni e determina le modalità di accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.

TITOLO V

REFERENDUM, CONSULTAZIONI E ISTANZE

CAPO I - Referendum
Art.32 - Referendum consultivo e Referendum propositivo
  1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione dei cittadini alle attività dell'amministrazione locale il referendum consultivo e il referendum propositivo.
  2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
  3. I referendum possono riguardare solo materie di competenza comunale, con esclusione di provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto e di regolamenti interni, nonché di atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari.
  4. E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di un’Unione di Comuni o di fusione con altro Comune.
Art.33 - Richiesta e indizione del Referendum
  1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione del Referendum consultivo.
  2. Il referendum consultivo è indetto anche quando ne facciano richiesta almeno millecinquecento elettori del Comune.
  3. La richiesta di indizione di referendum, rivolta al Sindaco, contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili, e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.
  4. Il Sindaco ammette e indice i Referendum, da tenersi entro cinque mesi dall'ammissione, determinando la data e le modalità di svolgimento.
Art.34 - Ammissione della richiesta di Referendum
  1. L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo la materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è sottoposta al giudizio di una Commissione composta da un Magistrato del Tribunale Amministrativo Regionale che la presiede, da un Notaio del distretto notarile e dal Difensore Civico o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un rappresentante della Prefettura con qualifica di dirigente.
  2. La decisione della commissione è definitiva e la proposta non può essere ripresentata prima che sia decorso un anno.
  3. Tra due consultazioni referendarie, anche diverse, devono trascorrere almeno dodici mesi; tuttavia più quesiti referendari possono essere sottoposti a voto in un'unica consultazione popolare.
  4. Nel caso di richiesta ad iniziativa popolare è in facoltà del Comitato promotore di richiedere alla Commissione un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno un ventesimo del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del Referendum.
Art.35 - Validità ed effetti del Referendum
  1. Il Procedimento relativo alla consultazione referendaria è regolato, in apposita sezione, dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione, secondo i principi contenuti nel presente Statuto.
  2. Il Referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.
  3. L'accoglimento della proposta referendaria obbliga il Consiglio Comunale alla discussione dell'argomento nella prima seduta successiva alla consultazione.
CAPO II - Consultazioni - Istanze, petizioni e proposte
Art.36 - Consultazione
  1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la "consultazione".
  2. Essa è rivolta a conoscere il parere di particolari categorie o settori della comunità locale o dei cittadini sugli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico, nonché nell'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
  3. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione stabilisce modalità e termini per l'esercizio del predetto istituto.
Art.37 - Materie di consultazione
  1. La consultazione è indetta obbligatoriamente dalla Giunta Comunale ed è effettuata dal medesimo organo, congiuntamente alla Commissione Consiliare competente, prima del deposito della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, nelle seguenti materie:
    1. gestione in concessione a terzi o a mezzo di S.p.a. di servizi già gestiti in economia o azienda speciale;
    2. provvedimenti di interesse settoriale e di interesse generale riguardanti programmi e piani comunali.
  2. Il Consiglio e la Giunta, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, possono deliberare di indire consultazioni sulle materie di propria competenza.
  3. L'organo che deve adottare il provvedimento, cui è correlata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa.
Art.38 - Istanze, petizioni e proposte
  1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
  2. Il Sindaco ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita entro trenta giorni dalla presentazione.
  3. Il Regolamento degli Istituti di Partecipazione determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e della ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

TITOLO VI

DIFENSORE CIVICO

Art.39 - Attribuzioni e competenze
  1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
  2. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti. Egli opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, degli organismi e degli enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
  3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato. Egli è tenuto al segreto d'ufficio e riveste, nell'esercizio delle attribuzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
  4. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale, e comunque prima della scadenza del proprio mandato, sull'attività svolta, indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
    Il Presidente del Consiglio iscrive la relazione del Difensore Civico all'ordine del giorno dei lavori consiliari nella prima seduta utile successiva alla richiesta.
  5. Il Consiglio Comunale assicura che siano messe a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
  6. Al Difensore Civico compete un'indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale, all'atto della nomina, in misura non superiore a quella assegnata agli assessori comunali.
Art.40 - Nomina, revoca e decadenza
  1. 1. L'incarico di Difensore Civico è conferito dal Consiglio Comunale a persona iscritta nelle liste elettorali del Comune, in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o altra laurea equipollente e che, per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio. La scelta è fatta nell'ambito di una rosa di designazioni formulate dalle Consulte Comunali e/o dai singoli Consiglieri Comunali.
  2. La deliberazione di conferimento dell'incarico è adottata con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con eventuale votazione di ballottaggio tra i due candidati più suffragati nell'ultima votazione.
  3. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:
    1. si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
    2. abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina, o ricoprano, cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche o amministrative comunali, provinciali o regionali;
    3. siano membri o funzionari degli organi regionali di controllo;
    4. esercitino qualsiasi attività libero-professionale che configuri conflitto di interessi con l'Ufficio del Difensore Civico.
  4. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e, comunque, fino alla nomina del successore che deve avvenire entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del precedente mandato.
  5. L'incarico di Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge. La revoca è deliberata dal Consiglio Comunale in seduta segreta e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
  6. Il Difensore Civico è dichiarato decaduto qualora, nel corso del mandato, si verifichi una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità precedentemente indicate. La decadenza è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

TITOLO VII

SERVIZI

Art.41 - Servizi pubblici
  1. Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
  2. Il Consiglio Comunale provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle forme e nei modi previsti dalla legge, operando le scelte sulla base di valutazioni comparative improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base di parametri predeterminati per Regolamento.
  3. Il Consiglio Comunale, quando concorrano circostanze di maggiore efficienza, efficacia ed economicità, può gestire servizi o realizzare interventi, opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo utilizzando, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, i seguenti strumenti:
    1. la convenzione;
    2. il consorzio;
    3. l'unione con altro o più Comuni della stessa Provincia;
    4. l'accordo di programma.
Art.42 - Servizi pubblici locali
  1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere gestiti:
    1. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'Azienda;
    2. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    3. a mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
    4. a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
    5. a mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
  2. Il Comune esercita sulle Società per Azioni a prevalente capitale locale, sulle Aziende Speciali e sulle Istituzioni potere di indirizzo, vigilanza e controllo, anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedimentali.
  3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

TITOLO VIII

FINANZA LOCALE

Art.43 - Bilancio e programmazione finanziaria
  1. Il Comune, entro i termini stabiliti dalla legge, delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, osservando principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
  2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.
  3. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
  4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
  5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
  6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
  7. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono resi noti ai cittadini ed agli Istituti di Partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art.44 - Demanio e patrimonio
  1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
  2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
  3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali all'erogazione dei servizi sono dati, di norma, in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
  4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche di contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
  5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art.45 - Tributi Comunali
  1. L’Amministrazione Comunale, ai fini dell’imposizione tributaria, utilizza tutti i documenti ufficiali in possesso dell’Ente. E’ fatto salvo il diritto del contribuente di utilizzare l’istituto dell’Interpello, così come disciplinato dalla vigente legislazione.
  2. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
  3. La potestà impositiva in materia tributaria è svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione vigente, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.
Art.46 - Collegio dei Revisori dei conti
  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale, secondo le modalità indicate dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.
  2. I Revisori debbono essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica di Consigliere Comunale, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge.
  3. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili, in caso di inadempienze, secondo le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.
  4. I Revisori che abbiano perduto i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo, o che siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale, decadono dalla carica.
  5. La revoca e la decadenza dall'Ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni.
  6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio Comunale procede alla surroga entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati restano in carica sino alla scadenza dell'intero collegio.
  7. Il Collegio dei Revisori esercita, in piena autonomia, le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.
  8. L'incarico di Revisore dei Conti è retribuito secondo quanto stabilito dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.
Art.47 - Ricorso al Collegio dei Revisori da parte dei Consiglieri Comunali
  1. Ogni Consigliere Comunale può denunciare al Collegio dei Revisori fatti inerenti la gestione dell'Ente che ritenga censurabili. Il Collegio ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al Consiglio Comunale.
  2. Quando la denuncia è sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali il Collegio provvede tempestivamente ad eseguire i necessari accertamenti e riferisce al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Art.48 - Controllo di gestione
  1. Il Regolamento di Contabilità disciplina le modalità di verifica della gestione economico-finanziaria, al fine di consentire al Consiglio Comunale un'effettiva valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi fissati.
  2. Il Regolamento disciplina altresì le scritture obbligatorie che devono essere tenute, le modalità di riunione del Collegio, la redazione dei processi verbali e quant'altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

TITOLO IX

MODIFICHE ALLO STATUTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art.49 - Revisioni ed abrogazioni dello Statuto
  1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.
  2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione.
  3. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultima.
  4. L'iniziativa di revisione non può prevedersi se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima revisione o dalla reiezione di un’identica proposta di revisione.
  5. I regolamenti previsti nel presente Statuto sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso, fatta eccezione per il Regolamento di Contabilità e per il Regolamento per la Disciplina dei Contratti, da approvarsi nei termini stabiliti dalla legge.
Art.50 - Disposizioni finali
  1. 1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
  2. 2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

Lo Statuto è stato approvato dal C.C. con deliberazione n.62 del 03/10/1991, riesaminata e modificata con deliberazione n.3 del 27/01/1992, vistate per presa d'atto dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Lecce nella seduta del 17/02/1992, con annullamento di alcune parti; lo Statuto è stato pubblicato sul B.U.R.P. n.111 (straord.) del 09/06/1992.
Lo Statuto è stato adeguato alle leggi n.81/93 e 415/93 con deliberazioni del C.C. n.35 del 16/05/1996, n.42 del 18/06/1996, n.45 del 28/06/1996, n.46 del 29/06/1996 e n.72 del 19/11/1996, vistate per presa d'atto dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Lecce, e pubblicato sul B.U.R.P. n.65 del 04/06/1997.
Lo Statuto è stato adeguato alle leggi n.59/97, n.127/97, n.191/98, n.50/99 e n.265/99 con deliberazione del C.C. n.61 del 26/09/2000, vistata per presa d'atto dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Lecce nella seduta del 12/10/2000.
Lo Statuto è stato adeguato alla legge n.212/2000 con deliberazione del C.C. n44 del 05/07/2001, vi stata per presa d'atto dalla Sezione Provinciale Decentrata di Controllo sugli Atti degli Enti Locali di Lecce nella seduta del 24/07/2001.