Organizzazione

Art. 13 del D.Lgs. n. 33/2013 

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
    1. agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
    2. all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello  dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
    3. all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
    4. all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.