Avere agevolazioni ed esenzioni sulla TARSU

Data: 11/02/2012
 

L'Assessorato al Bilancio ed ai Tributi della Città di Squinzano rietiene doveroso fornire la massima diffusione su "agevolazioni ed esenzioni" previste dalla normativa e dalle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni per il pagamento della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU.


TA.R.S.U. - D. Lgs. n° 507/93

Art. 62.

Esclusioni (2).

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

 

Art. 66.

Tariffe per particolari condizioni di uso (2).

[ABROGATO] (9).
[ABROGATO] (10).
La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
abitazioni con unico occupante;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La tariffa unitaria può essere ridotta:
di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.

 

Art. 67.

Agevolazioni (2).

Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.
Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3.
Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

 

Regolamento Comunale

Art. 5.

Presupposto della tassa ed esclusioni

... omissis…
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 23.

Riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:

a) Abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

 

La tariffa unitaria è ridotta:

a) di 1/3 nei confronti dell’utente che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del c. 1 risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all’anno in località fuori del territorio nazionale;

b) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

La tariffa è ridotta, secondo la determinazione del funzionario responsabile, nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minor produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo ad entrate.
Nel caso di cui al comma 3 il richiedente deve produrre idonea documentazione dalla quale si evinca il costo sostenuto e ogni altro elemento di valutazione per l’applicazione della riduzione.
Dal beneficio della riduzione il contribuente decade al cessare dei presupposti che hanno determinato la riduzione, previa tempestiva comunicazione al funzionario responsabile o, in mancanza, previo accertamento d’ufficio dello stesso con contestuale applicazione della sopratassa pari al 50% della tassa evasa.

Art. 23.

Riduzioni

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.

*******

Inoltre su presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 stiamo detassando gli immobili:

- privi di utenza elettrica o seppur provvisti con consumo pari solo al canone documentato dalla presentazione delle relative fatture;

- privi di arredi e suppellettili;

- in totale stato di abbandono;

- inagibili e inabitabili

- in fase di ristrutturazione, documentato da DIA.

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno direttamente rivolgersi allo sportello di EQUITALIASUD spa in via Matteotti (di fronte al Municipio) dal martedì al venerdi dalle ore 9,00 alle 13,00. L'intero regolamento comunale è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.squinzano.le.it

 

Autore/Fonte: Claudio Taurino